Gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro d.lgs 81/08 non vengono meno con l’introduzione dello Smart Working in modo particolare si fini prevenzionistici, il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza del telelavoratore, conformemente ai dettami del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare secondo quanto previsto dall’art.3, comma 10. Valgono, in sintesi, le seguenti norme di salute e sicurezza per tutti i lavoratori:
- a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza si devono applicare le disposizioni relative alle attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII decreto 81), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione;
- nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca al telelavoratore attrezzature di lavoro, proprie o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni pertinenti (Titolo III decreto 81);
- i lavoratori a distanza devono essere informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali;
- i telelavoratori devono applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza;
- al fine di verificare la corretta attuazione delle norme da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e gli organi di vigilanza competenti possono avere accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro, subordinatamente al preavviso e al consenso del lavoratore, qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio;
- il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni;
- il datore di lavoro deve garantire l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.